

Fernando Rossi, una brava persona
Forse non lo sapete, ma ieri è stato approvato l'accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e Israele (qui il testo della prima proposta dell'accordo), rinviato il 3 maggio scorso:
- Il Senato ha quindi approvato il ddl n. 1331, di ratifica di un accordo di cooperazione tra
La cosa è passata liscia nel silenzio generale, rotto da una sola persona.
Qualcuno di voi si ricorderà del Senatore Fernando Rossi, l'uomo che insieme a Turigliatto fece "tremare" il governo (?) Prodi, dopo il logorroico intervento di D'Alema, astenendosi dal voto di fiducia sulla politica estera nel febbraio scorso. Il Sig. Rossi diventò di colpo l'uomo che la "sinistra" italiana (Diliberto compreso) amava odiare, imputandogli il potere di far "crollare" una coalizione inqualificabile che non si è mai tenuta in piedi: fu il miglior capro espiatorio che la scialba cricca socialdemocrista e l'infame Berticoso potessero trovare per salvarsi la faccia e il culo, che sono uguali (anche se il secondo è certamente più onesto e gradevole come interlocutore).
Per questo suo torto di coerenza, Rossi fu preso di mira da una simpatica campagna d'insulti via sms (messa in piedi dai suoi stessi compagni di partito) e persino aggredito dall'ex pugile Nino Frosini, segretario regionale del Pdci toscano.
Rossi che, bontà sua, ancora oggi "continua a stupirsi della politica di sinistra" (sic.), non è tornato indietro né si è fermato sulla strada della coerenza, sia per le questioni nazionali che per quelle internazionali. Ne è un esempio questa sua importante (e unica) dichiarazione contro l'accordo di collaborazione Italia-Israele sulle tecnologie satellitari (da forumpalestina):
- La presidenza del Senato dichiara di non aver visto due senatori chiedere la parola in sede di dichiarazione di voto sul trattato di collaborazione con Israele sulla tecnologia satellitare; è strano ma può succedere, così come può succedere di chiedere solo chi è a favore, senza chiedere chi è contro o si astiene, può succedere, ma sarebbe meglio di no. Sul trattato io sono decisamente contrario, non perché la collaborazione tra Stati non sia nella mia visione di un mondo di pace e di cooperazione internazionale, ma perché l’attuale politica del Governo di Israele andrebbe guardata per quel che è, e non per quello che ne pensa il Presidente degli Stati Uniti. L’Italia, dopo aver chiesto libere elezioni in Palestina ed averle fatte tutelare dagli osservatori internazionali che ne hanno attestato la perfetta legittimità e trasparenza (diversamente dalle recenti elezioni politiche italiane – Deaglio - e delle recenti elezioni siciliane- Orlando) ha aderito all’embargo verso il legittimo governo Palestinese deciso da Stati Uniti ed Israele. Pur non intendendo affatto sorvolare sulle decine e decine di risoluzioni dell’ONU non attuate da Israele, approvare un trattato di collaborazione con un governo che occupa militarmente un altro paese, ne sequestra e imprigiona il Presidente dell’Assemblea Nazionale (il nostro Parlamento), ministri e deputati, tuttora in carcere (l’ultimo sequestrato tre giorni fa), usa armi vietate dalla convenzione di Ginevra, è perlomeno “lontano” dallo spirito della nostra Costituzione e dal programma elettorale dell’Unione. Il ceto politico della sinistra non finisce più di stupirmi; il mio voto è contrario, politicamente e moralmente contrario.
Fernando Rossi - Gruppo Misto
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Il testo approvato ieri - malgrado Rossi - è il seguente:
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XV LEGISLATURA ———–
N. 1331
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(D’ALEMA)
di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)
col Ministro della difesa
(PARISI)
col Ministro dell’economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)
col Ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)
col Ministro dei trasporti
(BIANCHI)
col Ministro delle comunicazioni
(GENTILONI SILVERI)
col Ministro dell’università e della ricerca
(MUSSI)
e col Ministro per le politiche europee
(BONINO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2007
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004
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Onorevoli Senatori. – Il presente Accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le Parti al fine di coordinare e rendere più efficaci i contributi europeo ed israeliano al Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS). Per la prestazione di servizi GNSS, la Commissione europea ha infatti lanciato, di concerto con l’Agenzia spaziale europea (ESA), un sistema globale autonomo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare. Basato su una costellazione di 30 satelliti orbitanti ad una altitudine di oltre 20.000 chilometri, il sistema è programmato per offrire servizi di carattere generale, commerciali, di interesse pubblico, quali quelli relativi alla navigazione aerea e marittima, gestione del traffico su strada e ferrovia, servizi di emergenza, ricerca e salvataggio, protezione civile, controlli doganali e di frontiera, polizia.
Nel 2002 il Consiglio europeo, con regolamento (CE) 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, ha provveduto a costituire l’impresa comune Galileo ed avviato la fase di sviluppo (2002-2005) per la verifica e la messa a punto delle componenti dell’architettura del sistema. Seguirà una fase di spiegamento (2006-2007) che prevede il lancio dei satelliti (il primo è stato posto nell’orbita definitiva il 28 dicembre 2005) e l’installazione delle strutture terrestri; nel 2008 comincerà la fase operativo-commerciale. I costi stimati per le tre fasi si attestano sui 3,8 miliardi di euro; la Commissione europea conta di reperire i due terzi dal settore privato e la restante quota dagli Stati membri.
Galileo è aperto a collaborazioni internazionali con Paesi terzi. L’importanza di tale opportunità per sfruttare al massimo le potenzialità ed i benefici del Sistema, tenuta in debito conto la sua dimensione mondiale di utilizzo, è stata sottolineata più volte da parte comunitaria. L’Accordo con Israele è il terzo ad essere stato concluso, dopo quello con la Cina, del 30 ottobre 2003, e quello con gli USA del 26 giugno 2004, ed è stato seguito da quello con l’Ucraina, il 3 giugno 2005. Nel settembre e novembre 2005 sono stati inoltre parafati analoghi accordi rispettivamente con l’India ed il Marocco. Galileo è tecnicamente compatibile ed interoperativo con il sistema statunitense di radionavigazione via satellite Global Positioning System (GPS), mentre sono in corso negoziati per consentire un intercollegamento anche con il sistema russo Glonass (quest’ultimo, come il GPS, gestito dalle autorità militari).
Il 16 gennaio 2004 il Consiglio dell’Unione europea (UE) ha invitato la Commissione ad avviare negoziati formali con Israele al fine di consentire la partecipazione del Paese a Galileo. Il testo di Accordo è stato parafato a Tel Aviv il 17 marzo 2004, al termine di un periodo negoziale brevissimo, e fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004.
La cooperazione nell’ambito di Galileo conferisce ai Paesi che vi aderiscono l’opportunità di partecipare alla costituzione, allo sviluppo ed alla gestione di un’infrastruttura strategica, nonché di contribuire a promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi offerti dal Sistema per scopi commerciali e relativi alla protezione della vita umana, in quanto norma mondiale per la navigazione e la misurazione del tempo.
In particolare, Galileo consentirà la collaborazione tra l’UE ed Israele in una molteplicità di settori quali scienza e tecnologia, ambiente ed energia, industria, agricoltura e pesca, servizi, standardizzazione, medicina. L’intensificazione delle attività di cooperazione in tali campi è tra l’altro prevista proprio nell’Accordo Euro-Mediterraneo CE-Israele, entrato in vigore il 1º giugno 2000, che costituisce la principale cornice di riferimento nelle relazioni tra l’Unione europea ed il Paese.
L’Accordo si compone di diciotto articoli.
Articolo 1. Definisce l’obiettivo dell’Accordo volto ad incoraggiare e migliorare la cooperazione fra le Parti nell’ambito del GNSS.
Articolo 2. Illustra la terminologia dell’Accordo al fine di migliorarne la comprensione.
Articolo 3. Definisce i princìpi che regolano l’attività di cooperazione: il vantaggio reciproco basato su un equilibrio di diritti, obblighi e contributi delle Parti; osservanza di procedure e norme che disciplinano la gestione di Galileo; offerta reciproca di opportunità per l’avvio di attività di cooperazione in Europa ed in progetti GNSS europei ed israeliani per scopi civili; scambio tempestivo di informazioni; adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (anche articolo 8, paragrafo 3).
Articoli 4-5. Definiscono l’ambito e la tipologia delle attività di cooperazione nei settori di ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, certificazione e protezione del sistema.
L’eventuale estensione della cooperazione ad altri settori, quali tecnologia e prodotti sensibili Galileo, particolari aspetti inerenti la sicurezza del sistema, scambio di informazioni classificate sulla navigazione satellitare potrà essere oggetto di un distinto accordo da concludere fra le due Parti.
L’Accordo lascia impregiudicata l’applicazione della normativa che dà attuazione ad impegni in materia di non proliferazione e controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.
Articolo 6. Le Parti convengono di continuare la cooperazione sulle questioni attinenti lo spettro radio, favorendo le assegnazioni di frequenze adeguate a Galileo, al fine di assicurare una generale disponibilità dei servizi su scala mondiale e, in particolare, a vantaggio degli utenti in Israele e nella Comunità europea. Le Parti identificheranno altresì soluzioni idonee per la protezione delle frequenze della radionavigazione da possibili interferenze.
Articolo 7. Disciplina la promozione delle attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e israeliani, ivi inclusi il Programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell’ESA, dei Ministeri israeliani di scienza e tecnologia e di industria, commercio e lavoro.
Il compito di definire i meccanismi per assicurare contatti e partecipazione a detti programmi è affidato al «Comitato» direttivo GNSS, istituito ai sensi dell’articolo 14.
Articolo 8. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche tramite la creazione di joint-venture o la reciproca partecipazione alle associazioni industriali dell’altra Parte. Sarà istituito un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l’autorità del «Comitato» di cui all’articolo 14, allo scopo di collaborare nel campo della costruzione dei satelliti e delle stazioni terrestri, nonché dei servizi connessi al lancio. Le esportazioni di prodotti sensibili in ambito di Galileo effettuate da Israele verso Paesi terzi saranno sottoposte all’autorizzazione preventiva dell’autorità di sicurezza competente per il Sistema, se tale autorità ha raccomandato di assoggettare tali prodotti ad un’autorizzazione di esportazione.
Articolo 9. Al fine di incoraggiare il commercio e gli investimenti nelle rispettive infrastrutture di navigazione satellitare, le Parti sensibilizzano l’opinione pubblica alle attività di Galileo ed individuano i potenziali fattori di ostacolo all’espansione delle applicazioni GNSS.
L’Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le norme in tema di controlli sulle esportazioni di prodotti e tecnologie sensibili, inclusa la pertinente legislazione della Comunità europea sulle tecnologie a duplice uso, nonché quella prevista dal Trattato UE sul controllo dell’assistenza tecnica relativa a taluni usi finali militari.
Articolo 10. Concerne norme e certificazioni. Le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato in seno agli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. Esse sostengono lo sviluppo di norme Galileo e ne promuovono l’applicazione su scala mondiale; cooperano altresì nello scambio di norme relative ai codici di segnalazione, alla navigazione, alle attrezzature di ricezione a terra ed alla protezione delle applicazioni di navigazione, anche tramite la partecipazione di esperti israeliani agli organismi di normalizzazione europei.
Articolo 11. Contempla lo sviluppo di sistemi GNSS di ampliamento terrestre di portata mondiale e regionale; in particolare, le Parti cooperano, al secondo livello, per la costruzione in Israele di un sistema basato su Galileo, con lo scopo di garantire l’integrità regionale dei servizi offerti in aggiunta a quelli da esso forniti su scala mondiale. Le Parti intendono poi istituire in Israele una Stazione regionale di monitoraggio dell’integrità del sistema, in vista di una futura estensione nella regione dell’European Geostationary Navigation Overlay System-EGNOS, meccanismo che fornisce agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalle costellazioni principali.
Articolo 12. Quanto alla sicurezza, UE e Israele si impegnano a garantire la protezione e la continuità dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tale scopo, le Parti prevedono di instaurare un adeguato canale di consultazione le cui procedure saranno definite dalle competenti autorità di sicurezza.
Articolo 13. Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.
Articolo 14. Il Governo israeliano e la Commissione europea sono preposti al coordinamento delle attività di cooperazione di cui al presente Accordo; essi istituiscono un «Comitato» direttivo GNSS, composto da funzionari delle due Parti, con un proprio regolamento interno. Il presente articolo definisce inoltre i compiti e le modalità degli incontri del Comitato, che si riunisce di norma una volta l’anno.
Al comma 4 si prevede la possibilità di partecipazione di un pertinente organismo israeliano alla Galileo Joint Undertaking (l’impresa comune tra la Commissione europea e l’Agenzia spaziale europea, costituita per la gestione della fase di ricerca e sviluppo del sistema) o ad un organismo successore (leggasi GSA, l’Autorità di controllo del GNSS, di cui fanno già parte 26 rappresentanti – 25 dei Paesi membri e 1 della Comunità europea). In proposito si informa che è in corso, in seno alle competenti istanze comunitarie, un dibattito su estensione e modalità di partecipazione dei Paesi terzi a tali organismi, anche in considerazione delle numerose richieste di adesione a Galileo da questi già presentate.
Articolo 15. L’ammontare e le modalità del contributo di Israele a Galileo saranno oggetto di un accordo distinto. Ai programmi di cooperazione, conclusi in virtù del presente Accordo, si applicheranno i princìpi della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, sulla base dell’Accordo Euro-Mediterraneo CE-Israele.
Articolo 16. Le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni, anche tra imprese, e si impegnano ad istituire punti di contatto allo scopo di dare effettiva attuazione alle disposizioni del presente Accordo.
Articolo 17. Per quanto riguarda il sorgere di eventuali controversie in merito all’interpretazione ed applicazione dell’Accordo, le Parti privilegiano una composizione in via amichevole, ricorrendo eventualmente anche ai meccanismi di risoluzione di controversie di cui all’Accordo OMC.
Articolo 18. L’articolo disciplina le modalità di entrata in vigore e di denuncia dell’Accordo, la sua durata – quinquennale, con possibilità di proroga automatica per ulteriori periodi di cinque anni –, le versioni linguistiche.
Dalla ratifica dell’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l’Agenzia spaziale italiana versa all’ESA.
L’articolo 13 dell’Accordo prevede che le Parti cooperino, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.
L’articolo 14 dell’Accordo prevede l’istituzione di un «Comitato» direttivo GNSS, composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti, che si riunisce, di norma, una volta all’anno in alternanza nella Comunità ed in Israele. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti. Qualora le Parti lo ritengano opportuno, il Comitato può istituire gruppi misti per gli aspetti tecnici su materie determinate.
Le spese sostenute dal Comitato o in sua vece sono a carico di ciascuna delle Parti in ragione dei propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del Comitato sono sostenute dalla Parte ospitante.
Viene inoltre aperta la via alla partecipazione finanziaria di Israele mediante una quota di capitale azionario nella Galileo Joint Undertaking, l’impresa comune tra la Commissione europea e l’Agenzia spaziale europea, costituita per la gestione della fase di ricerca e sviluppo del sistema.
L’articolo 15 dispone che la partecipazione finanziaria di Israele a Galileo, in particolare l’importo del contributo e le relative modalità di applicazione, formi oggetto di un accordo distinto.
Ai programmi di cooperazione, conclusi in virtù del presente Accordo, si applicheranno i princìpi della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, sulla base dell’Accordo Euro-Mediterraneo CE-Israele. Qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l’erogazione ai partecipanti dell’altra Parte di un sostegno finanziario per acquisti di attrezzature, queste ultime saranno trasferite in esenzione di imposte e dazi, nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna Parte.
Relazione tecnica
Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l’Accordo rientra nella fattispecie di cui all’articolo 80 della Costituzione.
In materia di impatto normativo, non si ritiene che l’Accordo, una volta entrato in vigore, implichi la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né sollevare problemi di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell’Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.
Non si ravvisano inoltre particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall’Italia in ossequio alla sua partecipazione all’Unione europea.
In particolare, l’Accordo lascia impregiudicata l’applicazione della legislazione della Comunità europea relativa all’istituzione dell’impresa comune Galileo ed alla sua struttura, nonché di altra norma concernente l’istituzione di un organismo successore; l’Accordo lascia altresì impregiudicata la normativa che dà attuazione agli impegni di non proliferazione, controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e misure nazionali relative alla protezione ed ai controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia (articolo 4, paragrafo 3).
Nessuna disposizione dell’Accordo può poi essere interpretata come deroga alle norme applicabili nell’ambito dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (articolo 6, paragrafo 5).
L’Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall’OMC, le norme pertinenti in tema di controlli delle esportazioni, la legislazione della Comunità europea sul controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, le disposizioni adottate sulla base del Trattato dell’UE sul controllo dell’assistenza tecnica relativa a taluni usi finali militari, nonché altri strumenti internazionali pertinenti, quali il codice di condotta dell’Aja sui missili balistici ed altre normative degli Stati membri dell’UE e di Israele (articolo 9, paragrafo 4).
Ambito dell’intervento e destinatari
Le attività di cooperazione previste dall’Accordo comprendono attività comuni di ricerca nel campo del GNSS, che saranno promosse dalle Parti tramite programmi europei ed israeliani, compreso il programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo ed i programmi di ricerca dell’Agenzia spaziale europea.
Per quanto concerne i destinatari, Galileo offrirà servizi di posizionamento via satellite di affidabilità garantita a singoli cittadini ed enti pubblici (la tecnologia contribuirà a migliorare considerevolmente i sistemi di orientamento, la prevenzione degli incidenti, l’efficienza organizzativa della protezione civile, la tutela dell’ambiente), nonché alle imprese delle due Parti, tra le quali viene incoraggiata la collaborazione anche tramite la creazione di joint-venture o la reciproca partecipazione alle associazioni industriali dell’altra Parte.
Strumento tecnico-normativo più adeguato
L’autorizzazione parlamentare di ratifica e l’ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l’adeguamento al diritto interno.
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo l, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo stesso.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.